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Minerva Medicolegale 2015 December;135(3-4):47-60

Copyright © 2016 EDIZIONI MINERVA MEDICA

lingua: Italiano

Aborto farmacologico e obiezione di coscienza

Giammaria M., Santurro A., Reveruzzi A., Marinelli E., Zaami S.

Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore Sapienza, Università di Roma, Roma, Italia


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L’aborto farmacologico consiste nell’interrompere la gravidanza utilizzando farmaci specifici. È un’importante alternativa all’unico metodo abortivo fino a pochi anni fa utilizzato in Italia, ossia quello chirurgico, che prevede solitamente di eseguire lo svuotamento chirurgico dell’utero in anestesia generale, di norma dopo la VII settimana di gravidanza. Sebbene esistano diversi farmaci adatti allo scopo, usati da soli o in combinazione, il protocollo clinico più utilizzato a livello mondiale è quello che prevede la somministrazione di mifepristone (RU486) seguito da una prostaglandina, solitamente misoprostolo. L’introduzione della RU486 ha recentemente aperto nuovi scenari, soprattutto per quanto riguarda l’obiezione di coscienza degli operatori sanitari: l’iter procedurale legato al suo utilizzo prevede infatti l’assunzione del farmaco che provoca un aborto, la cui fase espulsiva è successiva alla morte del feto e, spesso, necessita di intervento medico immediato. Alcuni operatori sanitari, rifacendosi alla obiezione precedentemente dichiarata, rifiutano di partecipare a tale momento successivo. Vengono analizzati quindi gli aspetti legali e deontologici del protocollo RU486, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sez. VI penale 02.04.2013 n. 14979) la quale condannava per omissione di atti d’ufficio un medico obiettore di coscienza che aveva rifiutato di prestare assistenza ad una paziente ricoverata per aborto farmacologico.

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