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Otorinolaringologia 1999 June;49(2):65-8
Copyright © 2000 EDIZIONI MINERVA MEDICA
lingua: Italiano
La valutazione del grado di inabilità da ipoacusia professionale. Considerazioni sulla detraibilità della presbiacusia
Albera R.
Università degli Studi - Torino Dipartimento di Fisiopatologia Clinica Sezione di ORL II
In base a due sentenze della Corte di Cassazione la valutazione di un’ipoacusia da rumore deve essere eseguita al netto della parte di danno secondaria a socio-presbiacusia in quanto il risarcimento dovrebbe essere limitato alla quota di sordità esclusivamente riferibile al rumore. A questo proposito viene suggerita la detrazione, dalla soglia audiometrica, dei valori di socio-presbiacusia ottenuti in soggetti non esposti al rumore.
Tale metodologia di valutazione non tiene in considerazione che la socio-presbiacusia nei soggetti affetti da trauma acustico ha una minor entità rispetto ai normali e che, quindi, la parte di danno da rumore viene ad essere notevolmente sottostimata. Inoltre sono snaturati i presupposti stessi delle metodiche di valutazione del grado di ipoacusia, che prevedono un giudizio basato sulla soglia audiometrica globale e non su parti di essa.
L’Autore propone una valutazione dell’entità del danno da rumore basata sulla differenza tra il grado di inabilità globale ed il grado di inabilità presente in soggetti non esposti al rumore di pari età. Tale metodologia è più consona ai principi secondo cui è stata formulata la metodica per la valutazione percentuale del danno da rumore.